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C.M. 29/03/2002

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 65 anni di età al 1 gennaio 2002, ovvero compiere 3.000.000 pari a e 1.549,37; F) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche: quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosÌ come indicato al punto D); per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.; per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i 32.000.000 di Lire, pari a e 16.526,62; la condizione di cui al punto E) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente; qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 35.000.000, pari a e 18.075,99. (Omissis). Il Comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di determinare, (omissis), l'aliquota di imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,2 per mille, per l'anno 2002; 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo È di e 103,29 pari a L. 200.000. (Omissis). Il Comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8 deI Decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni

a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze

b) 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili

c) 7 per mille per gli alloggi non locati

d) detrazione "prima casa" di L. 280.000 (e 144,61)

e) maggiore detrazione "prima casa" di L. 450.000 (e 232,41) dei:

1. titolari del diritto di proprietà, usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal Comune in via continuativa nel corso del 2002; 2. soggetti titolare di pensione in possesso di reddito familiare complessivo, riferito all'anno 2001, non superiore a: L. 14.000.000 (e 7,230,40) per nucleo familiare composto da una persona L. 21.000.00 (e 10.845,59) per nucleo familiare composto da due o più persone. In entrambi i casi l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 2002, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A1 abitazioni signorili, A7 abitazioni villini, A8 abitazioni in ville, A9 castelli, palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati. I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla Legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unità abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2001. Detta certificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 2002 al settore tributi del . (Omissis) . Il Comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) ;

1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 6,5 per mille, aliquota ordinaria; 5 per mille, aliquota per i residenti di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprietà edilizia e dell'inquilinato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, come recepito con delibera di Giunta comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di Legge; 2. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di L. 200.000, e 103,29, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Il Comune di DESENZANO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis);

1. di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni già in vigore nel 2001; 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5,75 per mille aliquota ordinaria; 4 per mille aliquota ridotta

a) per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

b) per le pertinenze "limitatamente a una per ciascuna categoria classificate o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7", ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996

c) per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; si considera adibito ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota agevolata del 4 per mille agli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter del Decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75; 7 per mille aliquota per le aree fabbricabili, nonchÈ per gli alloggi non concessi in locazione ad uso abitazione principale; gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento all'art. 6, comma 4, (utilizzato per abitazione principale con contratto registrato) e a quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzati come abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille; 3. di precisare che, anche per l'anno 2002, la misura della detrazione per l'abitazione principale consiste nell'importo di L. 400.000, e 206,58, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie alle quali viene applicata l'aliquota del 4 per mille. (Omissis). Il Comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille e di fissare altresÌ la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 240.000. (Omissis). Il Comune di DUE VILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione Il Comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in e 103,29; (Omissis). Il Comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2002

a) aliquota ordinaria: 7 per mille

b) abitazione principale: 3 per mille

c) aliquota agevolata per i proprietari che eseguiranno interventi di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di tre anni): 4 per mille; 2. di determinare altresÌ in euro 104,00 la detrazione spettante ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Il Comune di FALZES (PFALZEN) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille; 2. per le unità immobiliari (incluso le pertinenze) soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della Legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del T.U., approvato con D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota È determinata nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di proprietà di residenti nel Comune, per i quali viene determinato l'aliquota ordinaria del 4 per mille; 3. di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la sua pertinenza in euro 258,00 (L. 499.558), secondo l'articolo 2 del regolamento I.C.I., approvato dal consiglio comunale con delibera n. 1 del 28 gennaio 1999. (Omissis). Il Comune di FERRARA ha adottato, il 23 novembre e il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di prendere atto che per il 2002 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, pari ad euro 103,29; 2. di concedere l'aumento della detrazione per abitazioni principali alle famiglie in stato di disagio con i criteri di applicazione sotto menzionati; (Omissis). 1.967.000 arrotondate, pari ad e 1.015,87, per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali (si considera il reddito dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione); persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 25.834.000 arrotondate, pari ad e 13.342,15, aumentati di L. 1.967.000 arrotondate, pari ad e 1.015,87, per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali; Ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che nè il contribuente nè i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una; tuttavia il diritto all'ulteriore detrazione non si perde qualora si possieda, in aggiunta all'abitazione principale e una pertinenza, altra proprietà immobiliare il cui reddito iimponibile IRPEF sia inferiore a L. 200.000 pari ad e 103,29; Ritenuto, infine, di stabilire che per l'applicazione della maggiore detrazioe si dovranno adottare le seguenti modalità: i contribuenti interessati, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, saranno tenuti a presentare al Servizio tributi del Comune, direttamente o con raccomandata, apposita richiesta-autocertificazione, ove dichiarano di possedere i requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazioine I.C.I.; tale richiesta potrà essere presentata entro il 20 dicembre qualora l'immobile sia stato acquistato dopo il 30 giugno dell'anno di imposizione; i contribuenti che abbiano trasmesso la richiesta-autocertificazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta; le richieste-autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla Legge; (Omissis).

 

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